Titolo della Manifestazione
FIERA DEL LEVANTE – Multi settore Internazionale organizzata dalla NUOVA FIERA DEL LEVANTE Srl.
Definizioni
Nel testo del presente contratto i sottoindicati termini hanno il seguente significato:
“Manifestazione”: si riferisce all’annuale edizione di FIERA DEL LEVANTE;
“Società”: indica la Nuova Fiera del Levante Srl di Bari;
“Ditta espositrice”, “Espositore”, “Richiedente”: indicano il potenziale Espositore che, accettando e sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, propone di stipulare il contratto;
“Contratto di esposizione”: il rapporto contrattuale che si perfeziona con l’accettazione da parte della Società della “Domanda di Ammissione”, regolato dal presente testo;
“Domanda di ammissione”: rappresenta la proposta contrattuale irrevocabile del richiedente;
“Conferma di ammissione”: è l’unico documento che comprova il perfezionamento del contratto di esposizione;
“Regolamento tecnico”, “misure di prevenzione”, “norme in tema di sicurezza”: costituiscono il complesso delle norme pubblicate nel fascicolo “Norme per i lavori e le attività da espletarsi all’interno del quartiere fieristico” reperibile nel sito www.fieradellevante.it;
“Quaderno dell’Espositore”: è il fascicolo contenente le indicazioni in ordine ad alcuni servizi messi a disposizione dalla Società, con i relativi costi e la modulistica necessaria reperibile nel sito www.fieradellevante.it.
Art. 1 – Sede e data della manifestazione
La manifestazione ha luogo a Bari, nel mese di settembre di ogni anno, per la durata di nove giorni, con facoltà da parte della Società di protrarne o contrarne il periodo di svolgimento, nonché di variare eventualmente la data di apertura o addirittura di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.
Art. 2 – Espositori e prodotti ammessi
Sono ammessi a chiedere di partecipare alla manifestazione, oltre ad Enti vari ed Organizzazioni italiane, comunitarie ed estere, gli operatori economici che siano produttori, agenti esclusivi, rappresentanti, concessionari, grossisti e rivenditori, con rigorosa esclusione degli esercenti il commercio al Dettaglio su aree pubbliche.
In via generale possono essere esposti tutti i prodotti dei settori di riferimento, salvo la facoltà per la Società di stabilire limitazioni in materia, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
Art. 3 – Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali”, nonché del “Regolamento Tecnico Norme per i lavori e le attività da espletarsi all’interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante” del quartiere fieristico.
La “domanda di ammissione”, redatta sull’apposito modulo reperibile nel sito www.fieradellevante.it, deve pervenire all’Area Commerciale accompagnata dal versamento dell’importo previsto dall’art. 4.
Essa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo richiedente, il quale riconosce espressamente la piena facoltà della Società di accettare o meno la proposta.
Per tale ragione, le indicazioni di posizione, dimensione, tariffa nonché le condizioni e/o variazioni di qualunque altro genere, poste eventualmente dal richiedente nella “domanda di ammissione” non sono in alcun caso impegnative per la Società che, fermo restando la facoltà di accogliere o meno la domanda stessa a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso e comunque il diritto di variarle e di procedere all’assegnazione del posteggio con le variazioni apportate. Il contratto di esposizione, pertanto, si concluderà unicamente nella fase, modi ed elementi contenuti nella “conferma di ammissione” di cui al successivo art. 6. In caso di partecipazione in settori merceologici e/o padiglioni differenti, il richiedente è tenuto a redigere singole “domande di ammissione”, corrispondendo la quota di iscrizione in misura intera per la prima domanda e ridotta alla metà per quelle ulteriori.
La Ditta partecipante può ospitare nel proprio posteggio, previa autorizzazione della Società, fino a due ditte, purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore della Ditta assegnataria del posteggio ed esistano, con la stessa, documentati rapporti commerciali. In tale caso, la Ditta ospite è tenuta a formalizzare la sua presenza, sottoscrivendo regolare domanda di partecipazione accompagnata dal versamento della quota di iscrizione oltre IVA.
La “domanda di ammissione”, inoltrata da rappresentanti, concessionari od agenti, deve contenere l’indicazione della Ditta proponente e della sua sede ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’esistenza e la permanenza del rapporto con la Ditta stessa, fatta salva per la Società la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito.
Nella “domanda di ammissione” il partecipante deve indicare tutte le ditte comunque distribuite, i cui prodotti intende esporre alla manifestazione.
In ogni caso, con la sottoscrizione della “domanda di ammissione” il proponente dà espressamente atto di aver agito, in riferimento al presente rapporto, nell’ambito della propria professionale attività d’impresa.
Art. 3 bis – Eventi a partecipazione collettiva
La Società consente di organizzare, a particolari condizioni ed all’interno della superficie espositiva richiesta, specifiche esposizioni di carattere collettivo.
Tali eventi a partecipazione collettiva devono essere preventivamente e specificamente autorizzati dalla Società, che concederà tale autorizzazione in rapporto alle seguenti condizioni:
- veste istituzionale della Società o società promotrice (società capogruppo; ente locale; organismo rappresentativo; etc);
- specificità della tipologia espositiva e commerciale dei prodotti da esporre;
- numero degli Espositori (minimo quattro);
- disponibilità di padiglione isolato o di superficie espositiva minima di 200 mq.
Il richiedente promotore agirà nei confronti della Società in qualità di mandatario di tutte le ditte espositrici nell’ambito dell’evento stesso, assumendo a suo carico tutti i rapporti, anche di obbligazione, che scaturiscono dal perfezionamento del contratto di esposizione, mediante sottoscrizione di unica “domanda di ammissione” da parte del richiedente promotore ed invio, da parte della Società, della “conferma di ammissione”.
Il richiedente promotore dovrà versare, con la “domanda di ammissione”, a titolo di anticipo cauzionale, oltre a quanto espressamente previsto dall’art. 4 5° comma, anche una “quota di iscrizione” per ciascuna ditta espositrice nell’ambito dell’evento, ridotta a o 175,00=(centosettantacinque/00) oltre IVA.
Art. 4 – Quota di iscrizione; assicurazione R.C.T.; anticipo
La quota di iscrizione è dovuta da ogni ditta richiedente nella misura di € 350,00=(trecentocinquanta/00) oltre IVA, e comprende:
- diritti di segreteria;
- inserzione nel Catalogo Ufficiale (sezione merceologica e sezione alfabetica), secondo quanto riportato al successivo art. 13;
- inserzione nell’elenco alfabetico degli espositori presente, per ciascuna manifestazione, sul sito www.fieradellevante.it;
- ritiro di una copia del Catalogo Ufficiale;
- il premio dovuto per l’assicurazione della “Responsabilità Civile verso Terzi”;
- la copertura “All Risks” relativa alle merci ed attrezzature esposte, secondo i massimali e le condizioni generali e particolari riportate nel “Quaderno dell’Espositore” (sito www.fieradellevante.it) cui si rinvia per eventuali ampliamenti delle coperture stesse;
- tessere di servizio per espositori e personale autorizzato.
Le condizioni generali e particolari, nonché i massimali, delle suddette coperture assicurative, si intendono per letti e conosciuti dalla ditta richiedente che, con la accettazione e sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, dichiara espressamente di approvarli.
Per ogni ditta rappresentata, la quota di iscrizione è ridotta ad € 30,00=(trenta/00) oltre IVA.
Con la “domanda di ammissione”, le ditte richiedenti dovranno versare un importo, a titolo di anticipo cauzionale, pari alla quota di iscrizione ed al 35% del canone di adesione, oltre IVA. Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per la Società, il quale pertanto conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6 si riserva, comunque, il diritto di accogliere o meno, a suo insindacabile giudizio, la “domanda di ammissione”.
Art. 5 – Canone di adesione
Il canone di adesione alla manifestazione è riportato nell’apposito tariffario stabilito anno per anno.
La maggiorazione del canone di adesione, prevista per i posteggi adiacenti agli ingressi o a più fronti espositivi si applica, senza soluzione di continuità, all’intera superficie occupata dalla Ditta espositrice. Per particolari servizi, istituiti con speciale organizzazione, la Società si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti beneficiari una percentuale o un’equivalente cifra forfettaria, quale contributo per le spese sostenute.
Il canone comprende:
- l’imposta comunale sulla pubblicità da riconoscersi al Comune di Bari;
- i diritti S.I.A.E. per l’eventuale utilizzo di apparecchi sonori;
- l’allacciamento ed il consumo di energia elettrica, secondo le prestabilite fasce di potenza e superficie espositiva.
Art. 6 – Posteggi; assegnazione; conferma di ammissione
I posteggi sono raggruppati in settori merceologici ed assegnati agli Espositori, considerato il genere dei prodotti da questi indicato nella “domanda di ammissione”.
Il partecipante è tenuto ad esporre soltanto i prodotti elencati nella “domanda di ammissione” ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnatigli. In caso di inosservanza, la Società è fin da ora autorizzato a procedere alla rimozione dei prodotti dai posteggi delle Ditte espositrici che contravvengono a quanto sopra; la rimozione sarà a rischio e spese dell’Espositore.
Per necessità tecniche e di carattere organizzativo, la Società si riserva il diritto di variare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo o ad altro posteggio e di variare le dimensioni e le superfici richieste, sia nella misura di fronte che di profondità.
La Società si riserva altresì il diritto di decidere sull’accettazione della “domanda di ammissione” e, in caso positivo, provvede alla notifica dell’assegnazione del posteggio mediante invio all’Espositore della “conferma di ammissione”, unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione.
Con la conferma la Società provvede ad inviare alla Ditta espositrice il rilievo planimetrico del posteggio assegnato, ai fini previsti dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro disposto dal “Regolamento Tecnico” di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla ditta richiedente è da intendersi di natura informativa e comunque non impegnativa per la Società.
Anche successivamente all’invio della” Conferma di ammissione” la Società, al fine di rendere ottimale ed efficiente l’utilizzo degli spazi espositivi, si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. In tal caso l’Espositore ha facoltà di risolvere, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, il contratto di partecipazione, ed ottenere la restituzione delle somme versate alla Società con esclusione di ogni ulteriore indennità, risarcimento, rivalutazioni e interessi.
Alla ditta espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito.
In caso di non accoglimento della domanda, la Società è tenuto alla restituzione, senza corresponsione d’interessi, di quanto versato dal richiedente all’atto della presentazione della “domanda di ammissione”.
Art. 7 – Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto
Il residuo importo del canone di adesione va versato alla Società dalla ditta espositrice entro e non oltre otto giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Trascorso inutilmente il suindicato termine, la Società si riserva di attuare qualunque iniziativa idonea alla definizione del rapporto di obbliga zione, sino alla risoluzione del contratto, nel qual caso la Società procederà ad incamerare l’anticipo cauzionale e quant’altro eventualmente successivamente versato per l’eventuale richiesta di servizi a pagamento.
In caso di rinuncia ad esporre, espressa prima dell’invio da parte della Società della “conferma di ammissione”, la Nuova Fiera del Levante è autorizzata ad incamerare l’anticipo cauzionale e quant’altro eventualmente successivamente versato per la richiesta di servizi a pagamento, a titolo di penale irriducibile.
In caso di rinuncia ad esporre, espressa dopo l’invio da parte della Società della “conferma di ammissione”, l’Espositore è tenuto, comunque, al pagamento di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell’importo dovuto a titolo di canone di adesione.
Da parte dell’Espositore è ammessa la risoluzione del contratto unicamente per causa di forza maggiore documentata, con obbligo da parte della Ditta di corrispondere alla Società un importo pari all’ammontare della quota d’iscrizione più il 20% del canone di adesione, a titolo di risarcimento delle spese sostenute.
Art. 7/bis – Saldo partecipazione e regolamentazione accesso al quartiere fieristico
È ammessa deroga a quanto previsto nel precedente art. 7 (comma 1), in relazione al saldo dell’importo del canone di adesione, per gli Enti Pubblici e per le Istituzioni italiane ed estere che ne facciano espressa richiesta alla Direzione Generale della Società e ne vengano conseguentemente autorizzati.
Si precisa altresì che l’Espositore che volesse procedere all’allestimento in tempi diversi da quelli indicati nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione (2 gg. prima dell’inizio della manifestazione) dovrà, prima della data utile per l’avvio dell’allestimento, provvedere al saldo dell’importo del canone e richiedere contestualmente all’Area Tecnica della Società apposita autorizzazione per l’ingresso nel quartiere fieristico.
Agli Espositori che si trovino nelle condizioni di deroga dei due casi di cui sopra, la Vigilanza della Società, per consentire loro l’accesso al quartiere fieristico, richiederà l’esibizione dell’autorizzazione e, nel secondo caso, anche della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone di partecipazione.
Art. 8 – Occupazione posteggi ed uso degli stessi
Salvo casi speciali, i posteggi sono messi a disposizione degli interessati due giorni prima dell’inizio della manifestazione con l’obbligo per l’Espositore di approntare il posteggio per il giorno precedente la data di apertura.
I posteggi non occupati il giorno prima della data d’inizio della manifestazione, sono considerati abbandonati e restano a disposizione della Società che può destinarli ad altre ditte, fermo restando l’obbligo del pagamento, da parte dell’inadempiente, di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell’importo dovuto a titolo di canone di adesione.
La Ditta espositrice è l’unico responsabile e custode del posteggio, per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato. È pertanto a carico della stessa l’osservanza di ogni norma per evitare di cagionare danni a terzi in genere e l’adozione degli opportuni accorgimenti per evitare che la merce esposta subisca danni o furti. In nessun caso la Società sarà responsabile degli eventi sopra indicati.
L’uso dei posteggi, una volta assegnati, è soggetto alle norme del “Regolamento Tecnico” contenuto nel fascicolo “Norme per i lavori e le attività da espletarsi all’interno del quartiere fieristico” reperibile nel sito www.fieradellevanteit, del quale il proponente dichiara di aver già preso visione e di ben conoscere, obbligandosi espressamente ad osservare detto regolamento in ogni sua parte ed a farlo osservare dai propri collaboratori, dipendenti, personale in genere, ospiti, fornitori. Ciò anche in quanto detto regolamento reca norme e prescrizioni in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi e sinistri e relative alla sicurezza in genere.
Art. 9 – Allestimenti e insegne
La Società mette a disposizione degli Espositori in padiglione, sotto tettoia e superficie scoperta posteggi forniti di preallestimento, parziale o totale, o di tramezzature perimetrali o di sola delimitazione a pavimento.
Le ditte interessate ad allestire il proprio posteggio o ad apporre insegne e cartelli, avranno cura di sottoporre il relativo progetto alla preventiva autorizzazione della Società, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli insegna rimane esclusivamente a carico della ditta espositrice, la quale esonera espressamente la Società per tutti i danni eventualmente provocati a sé medesima o a terzi. È inoltre esclusa per la Società ogni responsabilità in ordine all’effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o espositrice committente. Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che:
- gli allestimenti devono sempre prevedere, lungo il confine con gli altri posteggi, pareti di altezza uguale a quella massima consentita, con retro piano, finito e di colore bianco;
- gli allestimenti dei posteggi non devono superare l’altezza di tre metri e, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicati sulla planimetria di ciascun padiglione, che viene inviata unitamente alla “conferma di ammissione”;
- gli allestimenti, nei padiglioni privi di preallestimento, possono superare i limiti di altezza consentiti solo eccezionalmente, su preventiva autorizzazione della Società; in tal caso sono comunque soggetti al pagamento di un canone di pubblicità.
L’apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione:
- nei padiglioni preallestiti, l’insegna è apposta a cura della Società su apposita tabella, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell’Espositore;
- nei padiglioni senza preallestimento, nel caso in cui si realizzi l’allestimento, l’insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l’allestimento. Nel caso in cui non si realizzi l’allestimento, eventuali insegne dovranno sottostare ai limiti di altezza massima consentiti per l’allestimento.
- nei posteggi su superficie scoperta è consentita l’apposizione di cartelli insegna fino a metri quattro da terra.
È ammessa l’installazione di richiami pubblicitari quali cartelli, insegne luminose, stendardi e bandiere solamente entro i consentiti limiti dimensionali, di superficie e di altezza dei posteggi. Al di fuori di tali limiti la ditta espositrice avrà cura di richiedere la preventiva autorizzazione della Società, corrispondendo, inoltre, il relativo canone di pubblicità.
Non è assolutamente consentito l’utilizzo di striscioni pubblicitari sia all’interno che all’esterno dei padiglioni. In caso di inottemperanza al presente divieto, la Società provvederà senza alcun preventivo avviso alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese alla Ditta espositrice, non assumendo peraltro alcuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.
Art. 10 – Danni
I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.
Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni od agli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura della Società.
Ogni chiusura anticipata comporterà la mancata accettazione della Domanda di Partecipazione per le manifestazioni successive. È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è stato affidato.
Art. 11 – Garanzia reale dei crediti
Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle specifiche clausole del presente Contratto di esposizione, l’Espositore, a garanzia dell’integrale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento a quelli concernenti il pagamento di somme dovute all’organizzazione (artt. 4, 5, 6 e 7), autorizza la Società stesso a trattenere le merci esposte ed i materiali utilizzati per l’allestimento.
Le merci ed i materiali di cui al comma precedente saranno rimossi e depositati in magazzini a rischio e pericolo dell’Espositore, il quale a partire dal terzo giorno di giacenza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di giacenza e per ogni 10 mq. di superficie occupata.
La Società si riserva di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali ponendo a carico dell’Espositore le relative spese.
Superati infruttuosamente i 30 giorni di giacenza, la Società provvederà alla vendita all’asta dei beni in giacenza, trattenendo a titolo di rimborso il relativo ricavo.
Art. 12 – Entrata ed uscita di merci; “Buono di uscita”; sgombero posteggi
Le merci in genere, le campionature di esposizione ed i materiali di allestimento introdotti nel quartiere fieristico non possono uscire se non dopo la chiusura della manifestazione.
La Direzione della Società si riserva la facoltà di rilasciare permessi speciali di uscita, in caso di giustificati motivi dichiarati per iscritto dai partecipanti.
Al termine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo “buono di uscita”, che verrà rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti alla Società.
La Ditta espositrice autorizza sin da ora espressamente la Società ad eseguire, delegando incaricati muniti di cartellini identificativi, in qualunque momento ispezioni e verifiche sulle merci, i prodotti ed i materiali fino all’uscita degli stessi dal quartiere fieristico. La presente disposizione si applicherà anche nell’ipotesi in cui la detenzione o il possesso delle merci, prodotti e materiali sia attribuita dalla Ditta espositrice ad un terzo trasportatore.
Le operazioni di smobilitazione dei posteggi avverranno nei giorni 23 e 24 settembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Gli automezzi adibiti al trasporto potranno accedere all’interno del quartiere fieristico solo se in possesso del buono d’uscita rilasciato e validato dall’Ufficio Amministrazione, previa regolarizzazione dei rapporti di debito con la Società.
La Società avrà cura di comunicare tempestivamente ai Signori Espositori in maniera più dettagliata le modalità delle operazioni di sgombero.
Trascorso inutilmente detto termine, il materiale s’intenderà abbandonato e la Società provvederà a disporne lo sgombero, addebitando all’Espositore inadempiente le relative spese di sgombero e di magazzinaggio, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia di detto materiale e/o agli eventuali danneggiamenti da questo subiti.
Art. 13 – Catalogo ufficiale; Pianta guida
La Società provvede, senza che ciò costituisca impegno in quanto nel proprio esclusivo interesse, alla realizzazione di un Catalogo Ufficiale.
Il catalogo contiene i dati che gli Espositori devono far pervenire alla Società.
La Società declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi nella composizione del Catalogo Ufficiale e/o della Pianta Guida e per il mancato inserimento dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non sia stata definita un mese prima dell’inizio della manifestazione.
La Società si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile. Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie nella Pianta Guida, previo pagamento del canone stabilito per tali forme
di pubblicità.
L’Espositore potrà richiedere le suddette forme di pubblicità soltanto dopo aver sottoscritto la domanda di ammissione, senza che ciò possa significare implicita accettazione della domanda stessa e della richiesta di pubblicità da parte della Società. Per tipologie pubblicitarie non previste nel tariffario l’Espositore potrà trasmettere relativa proposta direttamente alla Società e concordarne costi e modalità di realizzazione. A titolo gratuito, perché nel proprio interesse,
la Società potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie, nelle quali è fin da ora autorizzata ad inserire i nomi delle ditte espositrici, valendo la presente quale consenso ex L.196/03.
Art. 14 – Pubblicità
Pubblicità gratuita.
Agli Espositori è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi.
La pubblicità per conto terzi, anche nei limiti del posteggio, è rigorosamente vietata.
- Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffari, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari, ovvero in altre forme che l’Espositore può proporre e richiedere direttamente all’Ufficio Marketing della Società, attendendone approvazione. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e postazione appositamente richieste e successivamente approvate dalla Società, e previo pagamento del relativo canone. La Società non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dai manufatti e/o dalle strutture pubblicitarie dei citati Espositori.
- Pubblicità non autorizzata. In caso di pubblicità non prevista e comunque non autorizzata dalla Società, o eccedente i limiti dell’autorizzazione stessa, la Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti, strutture o quant’altro addebitando all’inadempiente le relative spese e/o di applicare le sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 20.
Resta inteso, comunque, che la Società non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manufatti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione.
La Società si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire filmati, fotografie e/o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita in Italia ed all’estero, con espressa rinuncia dei diritti d’autore da parte degli Espositori.
Si conviene espressamente che ogni forma di pubblicità avviene ad esclusiva iniziativa del richiedente e su indicazioni fornite dallo stesso, senza che la Società abbia il potere o la semplice facoltà di controllare la pubblicità, né nella sua veste grafica, né nel contenuto. Pertanto, il richiedente la pubblicità dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da terzi in genere per violazione di diritti d’autore, di proprietà intellettuale ed industriale in genere, di segreti industriali e non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti che la Società dovesse incaricare per resistere alle pretese dei terzi danneggiati.
Art. 15 – Servizi; illuminazione; antincendio
La Società si riserva il diritto di gestire, disciplinare od appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori.
Per gli altri servizi a pagamento la Nuova Fiera del Levante Srl, nell’interesse dei potenziali Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con taluni fornitori, cui possono essere rivolte le richieste concernenti le prestazioni dei servizi, sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel “Quaderno dell’Espositore” (sito www.fieradellevante.it) le quali, pertanto, si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali.
Nell’eventualità che la Ditta espositrice, per le sue esigenze, non intenda avvalersi dei fornitori di cui al precedente capoverso, dovrà darne preventiva segnalazione alla Società. Ferma restando la responsabilità della Ditta espositrice anche per atti o fatti dei propri fornitori di fiducia, resta inteso che gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative della Società, alle disposizioni contenute nel “Regolamento Tecnico” di cui al precedente art. 8 e dovranno salvaguardare l’immagine, anche commerciale, della Società, dei propri padiglioni e l’uniformità estetico-funzionale degli allestimenti. Pertanto, in caso di violazione di quanto qui previsto da parte dei fornitori scelti dalla Ditta espositrice, la Società ferma ogni azione risarcitoria in ogni caso si riserva la facoltà di vietare l’accesso degli automezzi delle ditte fornitrici anzidette all’interno del quartiere.
La Società provvede all’illuminazione generale di tutti i padiglioni destinati alle varie sezioni merceologiche, ad eccezione delle superfici allo scoperto e dei padiglioni isolati, per i quali ultimi l’impianto interno dovrà essere eseguito a cura e spese della Ditta interessata, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge.
I padiglioni destinati alle sezioni merceologiche sono muniti di prese di corrente per l’attacco degli impianti delle ditte espositrici.
I relativi consumi sono inclusi nel canone di adesione.
Le potenze elettriche eccedenti quelle indicate nelle domande di ammissione saranno addebitate sulla base delle tariffe riportate nel “Quaderno dell’Espositore” (sito www.fieradellevante.it).
La Ditta espositrice è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservandosi la Società la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolare gravità. Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi, nel comune interesse anche delle ditte espositrici, la Società provvederà a dare in dotazione a nolo ad ogni Ditta espositrice, per il periodo della manifestazione, un estintore portatile ogni 200 mq circa di superficie espositiva.
Detta dotazione di estintore è obbligatoria per tutte le Ditte espositrici ed il relativo costo è dettagliato a pag. 1.
Al termine della manifestazione, la Società provvederà al ritiro degli estintori direttamente presso i posteggi degli Espositori.
Nel caso in cui l’Espositore avesse urgenza di abbandonare la sede espositiva prima che la Società abbia provveduto ad effettuare il ritiro in loco, l’estintore dovrà essere riconsegnato direttamente a cura dello stesso Espositore presso gli sportelli Forniture Tecniche della Società.
L’Espositore riconosce ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione secondo le apposite modalità, l’apparecchio verrà addebitato al costo maggiorato del 50%.
Art. 16 – Pulizia
La Società durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni.
La pulizia dei posteggi invece, è a carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio personale in servizio al posteggio, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto dalla Società, che sarà espletato, con tariffe preferenziali da primarie aziende specializzate. Il relativo form di richiesta potrà essere compilato direttamente nel “Quaderno dell’Espositore” (sito www. fieradellevante.it).
Art. 17 – Vigilanza ed assicurazione
Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.
L’Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.
L’Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l’Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente, la Nuova Fiera del Levante srl e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.
La Società provvede, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi o, comunque, giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di dette merci deve essere assicurato, a cura di ciascun Espositore, contro “tutti” i rischi, non esclusi quelli connessi alla infiltrazione di acqua piovana. La Società, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per ogni danno subito dalle merci esposte.
La Società, nell’interesse degli Espositori, provvede direttamente all’assicurazione di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi dalle merci e materiali di allestimento di proprietà dei citati Espositori, sino alla concorrenza di € 10.000.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata e € 10.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualunque sia il numero, anche se appartenenti a più persone.
La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell’Espositore in ordine a danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati, per cui le ditte interessate ad una copertura di maggiore ampiezza sono tenute a segnalare alla Società l’eccedenza di massimale richiesto, con l’obbligo di versare il supplemento di premio, che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice. Il mancato adempimento a quanto qui previsto produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con l’obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l’intero canone dovuto e salvo il risarcimento
del maggior danno.
A tal fine, la Società potrà, in qualunque momento, chiedere alla Ditta espositrice l’esibizione delle coperture assicurative che essa ha obbligo di stipulare.
Art. 18 – Macchinari in azione
Ai fini dimostrativi e salvo divieto della Società, le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiunque sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico.
Le ditte interessate, dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità della Società per danni diretti o indiretti a persone o cose.
Art. 19 – Ingressi; orari
La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta al pubblico ogni giorno, secondo l’orario che la Società si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente alle ditte espositrici. Gli Espositori si impegnano ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto
dell’orario di apertura al pubblico.
Pertanto, ove il posteggio dovesse restare chiuso per un periodo di tempo di almeno quattro ore complessive, anche non consecutive ed anche per frazioni di ora, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l’obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l’intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, viene espressamente convenuto che il personale della Società potrà provvedere direttamente alla rimozione di qualsiasi forma di chiusura dello stand che sia di impedimento alla visibilità di quanto esposto, esonerando espressamente la Società da ogni e qualsiasi responsabilità sia in ordine ai danni eventualmente procurati ai posteggi stessi ed ai beni in essi contenuti, sia al verificarsi di mancanze o sottrazioni di questi ultimi. Ugualmente, gli espositori dovranno provvedere alla chiusura dei posteggi rispettando, senza eccezione alcuna, l’orario di chiusura al pubblico.
La Società si riserva la facoltà di prevedere biglietti d’ingresso a carico dei visitatori, anche per la visita a singoli padiglioni o mostre specifiche, inserite nel più ampio contesto della manifestazione, nonché di sospendere l’entrata del pubblico non qualificato per periodi brevi e per esigenze speciali.
Art. 20 – Divieti in generale
A tutti gli Espositori è assolutamente vietato:
- la cessione totale o parziale dei posteggi, anche gratuita, salvo espressa autorizzazione della Società;
- l’esposizione dei prezzi e la mostra ambulante dei prodotti esposti;
- l’attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, etc. o con mezzi vocali, e la presenza di personale che invita ad entrare nel posteggio;
- l’esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione;
- l’esposizione, l’uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliants e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri Espositori;
- la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
- la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali o similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;
- la propaganda e i giudizi che possono suonare critica e offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
- la permanenza anche di propri dipendenti, nel quartiere fieristico o nei singoli padiglioni o settori dopo la chiusura serale di esso;
- la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
- effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzata per iscritto;
- reclamizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere fieristico;
- le dimostrazioni pratiche non specificamente autorizzate su preventiva richiesta;
- smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell’ora stabiliti dalla Società per la smobilitazione;
- fotografare, filmare, disegnare o comunque, riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l’autorizzazione scritta degli Espositori interessati e della Società;
- eseguire modifiche alle strutture ed agli allestimenti della Società, o mutamenti di colore;
- effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- applicare autoadesivi su qualsiasi struttura della Società;
- utilizzare richiami pubblicitari quali striscioni a traguardo.
- l’uso, da parte di allestitori ed espositori, di lampade alogene e ad incandescenza all’interno degli spazi espositivi, essendo consentito esclusivamente l’uso di lampade a led o, in alternativa, lampade a fluorescenza, con bassa emissione termica.
Per ogni attività per la quale siano obbligatoriamente dovuti i diritti d’autore alla S.I.A.E., l’espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla sede S.I.A.E. di Bari.
La mancata osservanza delle suesposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Di conseguenza la Società potrà applicare alle ditte espositrici inadempienti una penale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 900,00, per ciascuna infrazione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Gli espositori si impegnano ad accettare qualsiasi iniziativa la Società dovesse ritenere opportuno intraprendere, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, avverso il mancato rispetto dei suelencati divieti.
Si conviene espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dal personale della Società, purché controfirmati da almeno due Ditte espositrici o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione della Ditta espositrice a cui viene contestata l’infrazione. Ove una Ditta espositrice si renda responsabile di almeno tre infrazioni, anche diverse, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l’obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l’intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di violazione del divieto di cui al punto sub t), in aggiunta all’applicazione delle penali in danno degli espositori inadempienti, la Nuova Fiera del Levante Srl provvederà a propria cura e a spese dell’espositore, all’immediata disalimentazione elettrica di qualsiasi impianto che, anche nel corso della Manifestazione, possa provocare rischio in termini di sicurezza per le persone e le cose (rischio di surriscaldamento ed innesco incendi) nonché in termini di sovraccarico termico.
Art. 20/bis – Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati
A tutti gli Espositori è assolutamente vietato occupare spazi espositivi all’interno del quartiere fieristico oltre i limiti dimensionali assegnati.
È, altresì, vietata la collocazione all’esterno degli spazi espositivi assegnati agli Espositori di ogni e qualsivoglia installazione amovibile (cartelloni, pannelli, totem, strutture espositive mobili, merci, etc.) senza aver ottenuto la previa autorizzazione dell’Area Tecnica della Società.
Inoltre, gli Espositori che avranno ottenuto le suddette autorizzazioni dovranno provvedere all’immediata regolarizzazione amministrativa delle installazioni previste, presso l’Ufficio Marketing della Società.
La mancata osservanza delle suesposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Conseguentemente la Società potrà applicare agli Espositori una penale pari a € 750,00 per ciascuna infrazione, salvo l’eventuale risarcimento dell’ulteriore maggior danno. L’Espositore, inoltre, accetta espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dalla Società, purché controfirmati da almeno due Espositori o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione della Ditta espositrice a cui viene contestata l’infrazione.
Accertate le infrazioni di cui sopra, quindi, ove l’Espositore non provveda all’immediata rimozione delle installazioni suindicate, nonché alla rimozione di tutto quanto occupi spazi ad esso non assegnati specificamente dal contratto di adesione, quest’ultimo si intenderà risolto ipso iure, con l’obbligo per la Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l’intero canone dovuto, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 21 – Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di esposizione; inadempimento
Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, l’espositore dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare integralmente ed articolo per articolo il CODICE ETICO della Nuova Fiera del Levante.
La Società si riserva di stabilire anche in deroga alle presenti Condizioni generali norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti Condizioni Generali ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. Le pubblicazioni della Società contenenti norme e disposizioni s’intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali. La Società potrà far eseguire accessi e controlli nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da
parte dell’Espositore.
In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, la Società si riserva comunque di procedere alla risoluzione di diritto del contratto con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti e/o di non accogliere le domande di ammissione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.
Art. 22 Forza maggiore
In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà della Società, la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la manifestazione annullata. In caso di annullamento, il partecipante comunque riconosce ed offre, a titolo di contribuzione alle spese generali di organizzazione, il pagamento di una somma corrispondente al 10% del canone di adesione, oltre alla quota d’iscrizione. In tale eventualità, pertanto, la Società non potrà essere citato per danni a nessun titolo.
Art. 23 Forma; documenti contrattuali; reclami La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente.
Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti dalla Società, ossia la “domanda di ammissione” unitamente alle “condizioni generali”, il “Regolamento Tecnico Norme per i lavori e le attività da espletarsi all’interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante” del quartiere fieristico e la “conferma di ammissione”. Sugli stessi non è consentito apporre condizioni, variazioni o cancellature.
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Società comunque entro e non oltre il termine di decadenza di tre giorni dalla data dell’evento.
Art. 24 Domicilio legale; Foro competente
Per il periodo di svolgimento della manifestazione, l’Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la Nuova Fiera del Levante Srl.
Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bari, con esclusione di ogni e qualsiasi altro foro competente, e ciò anche per le azioni di natura pre o extracontrattuale e comunque connesse a quanto qui
regolamentato.
FIRMA
Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., dopo attenta lettura, consapevole del contenuto di ogni singola clausola prevista nel presente contratto di esposizione, dichiaro espressamente di approvare i seguenti articoli: 1 Sede e data della manifestazione; 2 Espositori e prodotti ammessi; 3 Domanda di ammissione; 4 Quota di iscrizione; assicurazione R.C.T.; anticipo; 6 Posteggi; assegnazione; conferma di ammissione; 7 Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto; 7/bis Saldo partecipazione e regolamentazione accesso al quartiere fieristico; 8 Occupazione posteggi ed uso degli stessi; 9 Allestimenti e insegne; 10 Danni; 11 Garanzia reale dei crediti 12 Entrata ed uscita di merci; “Buono di uscita”; sgombero posteggi; 14 Pubblicità; 15 Servizi; illuminazione; antincendio; 17 Vigilanza ed assicurazione; 18 Macchinari in azione; 19 Ingressi; orari; 20 Divieti in generale; 20/bis Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati; 21 Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione; inadempimento; 22 Forza maggiore; 23 Forma; documenti contrattuali; reclami; 24 Domicilio legale; Foro competente.
FIRMA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, la società NUOVA FIERA DEL LEVANTE Srl, in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Finalità del trattamento e base giuridica.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività istituzionale della Società, secondo le seguenti finalità:
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (p. es. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; etc. etc.);
- finalità funzionali allo sviluppo dell’attività della società, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
- inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le rassegne fieristiche annualmente organizzate dalla società;
- verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (p. es. normative fiscali, statistiche, etc. etc.).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte, l’adempimento ad obblighi di legge ed il consenso.
Durata del trattamento.
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e, dopo la cessazione, per 10 anni.
Nell’ipotesi di contenzioso giudiziale, i dati saranno conservati per tutta la durata dello stesso e fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazioni.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati.
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati possono essere trattati, per conto del titolare, anche da soggetti esterni designati come Responsabili del trattamento dei dati.
Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie:
1) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra la società ed il cliente. Il trattamento dati effettuato dai tali soggetti ha le seguenti finalità:
- prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc. etc.);
- stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche;
- stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;
Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, la Società potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi.
2) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività funzionali a quelle della Società.
Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
- effettuare per conto della Società ricerche di
mercato su campioni rappresentativi della clientela;
- inviare alla clientela della Società comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche annualmente organizzate dalla Società stesso o da terzi, con i quali la Società abbia concluso appositi accordi in tal senso;
- ditte o società che, per conto della Società, in qualità di agenti, procacciatori o figure similari, promuovano l’acquisizione di Visitatori ed Espositori alle Manifestazioni ed agli eventi della Società.
Ambito di diffusione.
In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, la Società provvederà, in base a quanto espressamente previsto nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale/internazionale.
I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi dalla Società mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali, che consentiranno ai Visitatori e agli Espositori delle Manifestazioni alle quali gli Esposito rivorranno aderire di conoscere l’attività svolta da detti Espositori e rilevare la posizione degli stands.
Diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR.
Informiamo, infine, che gli artt. 15 – 22 del GDPR riconoscono agli interessati specifici diritti ed in particolare:
- l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali;
- l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti:
- l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17;
- l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18;
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- l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec: nuovafieradellevante@legalmail.it
Per ulteriori informazioni, potrà rivolgersi a: NUOVA FIERA DEL LEVANTE Srl
Sede Operativa:
Lungomare Starita 70132 Bari
che, agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, è il Titolare del trattamento.
In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, acconsento che il Titolare del trattamento effettui le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento ed in particolare: (barrare la relativa casella)
alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc.); alla realizzazione del Catalogo Ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;
alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul “Catalogo Ufficiale” della manifestazione, giusta quanto previsto nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, nonché mediante inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali. all’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche organizzate dalla società o da terzi con i quali la società abbia concluso appositi accordi in tal senso.